Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di opere o lavori pubblici, pubbliche forniture, pubblici servizi

Responsabile di procedimento: Scudieri Carmela
Responsabile di provvedimento: Scopa Vincenzino
Responsabile sostitutivo: Casillo Francesca, Boccia Giovanni

Descrizione

dalla data di pubblicazione del bando (per le procedure ad evidenza pubblica) o dall'inoltro della lettera di invito (per le procedure di gara informali) sino all'aggiudicazione definitiva

 


 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Scudieri Carmela, Boccia Giovanni

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
180+180*+120*

Riferimenti normativi

D.LGS. n. 163/2006
D.LGS. n. 50/2016
L.P. n. 23/1990
L.P. n. 26/1993
L.P. n. 2/2016

Relazione giustificativa termine:
il termine è fissato in 180 giorni per le procedure di gara informali (ossia per tutte le procedure di gara senza previa pubblicazione di un bando) e per le gare ad evidenza pubblica (ossia per le gare per le quali è prevista la pubblicazione di un bando di gara), in relazione alla complessità giuridico-amministrativa del procedimento e delle sue articolazioni (numero partecipanti, situazioni complesse ed eterogenee), dei rilevanti interessi coinvolti sia pubblici (realizzazione dell'intervento nei tempi prefissati e necessità di tutelare la concorrenza garantendo parità di condizioni e trasparenza) che privati (dei partecipanti alla gara) e tenuto conto del fatto che gli strumenti di semplificazione sono utilizzati nella maniera più ampia possibile.
(*) A tale termine devono essere aggiunti 180 giorni nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa: questo termine è riservato alla Commissione per le valutazioni di competenza. Questo termine deve essere correlato a quanto previsto nell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che stabilisce il metodo di calcolo del termine assegnato alla Commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e le condizioni ed i limiti della relativa proroga.
(**) Inoltre sono aggiunti 120 giorni nei casi in cui si debba procedere – secondo quanto previsto dalla normativa vigente – alla valutazione delle offerte anomale in contraddittorio con le Imprese interessate (contraddittorio che comporta una serie di valutazioni tecniche, economiche e giuridiche molto complesse).

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: ATTIVO
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