Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Carta d'identità Elettronica

Responsabile di procedimento: Cozzolino Costanza
Responsabile di provvedimento: Miranda Raffaele

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Cos’è la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.)

 

Il D.L. n. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla Legge n.125/2015, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino. La Circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Interno ha stabilito che il cittadino può chiedere la C.I.E. al Comune di residenza (o di dimora) nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

Il Progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della C.I.E. a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché mediante l'adeguamento agli standard internazionali di sicurezza e a quelli di anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

 

Il processo di emissione della C.I.E. è quindi gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, ma la richiesta va effettuata presso il Comune di residenza: il Comune diventa, pertanto, punto di ricezione della richiesta e non più del rilascio, mentre la consegna viene effettuata dal Ministero dell'Interno entro sei giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

 

La nuova C.I.E. oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.

 

Chi può richiederla

 

Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Giuseppe Vesuviano. I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. In tal caso, solo in seguito alla trasmissione del “nulla osta” al Comune di San Giuseppe Vesuviano da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della carta di identità elettronica.

 

 

 

Come effettuare la richiesta


La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata presentandosi personalmente, senza prenotazione, presso l’Ufficio Anagrafe di Via Cesare Battisti, 25.

Come precisato dalla circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative il Comune rilascerà la CIE come previsto dal comma 5 del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2015, n.125 abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo il caso di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

 

La documentazione da presentare

 

Per effettuare la richiesta è necessario presentarsi allo sportello con valido documento di identificazione o di riconoscimento (nel caso in cui se ne possieda già uno) e una foto formato tessera recente in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB). La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.


In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri). Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni muniti di validi documenti di identificazione.

 

I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

 

 

L’iter procedurale

 

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità della carta di identità. Il cittadino dovrà presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E.

 

Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta della C.I.E. (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).


La consegna della C.I.E. avverrà a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. È possibile anche indicare un delegato al ritiro. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo indicato, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale per 15 giorni solari (a partire dal quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso). Il documento viene successivamente trasmesso all'Ufficio Anagrafe cha ha effettuato la richiesta.

 

Si precisa che ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri Non Comunitari la carta di identità elettronica viene rilasciata non valida ai fini dell'espatrio.

 

Informazioni generali

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza (Circolare Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali n. 24 del 31.12.1992).

Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità: vale 3 anni per i minori di 3 anni; vale 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni; vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

La carta di identità non deve essere alterata o modificata perché perde di validità. La plastificazione (o altro tipo di alterazione del documento, come ad esempio la modifica o l'aggiunta di dati eseguita autonomamente) non consente la verifica della autenticità del documento. In Paesi quali Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina, sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee prorogate con timbro e pertanto si consiglia la sostituzione della carta di identità per coloro che intendono recarsi in questi Paesi.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro 6 Giorni, a cura del Ministero dell'Interno

Costi per l'utenza

Il corrispettivo per il rilascio della C.I.E. è fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n. 164/2017.

Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova C.I.E. sono le seguenti:

Rilascio di nuova C.I.E.
Corrispettivo ministeriale: euro 16,79
Diritto fisso comunale: euro 5,16
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26
TOTALE: EURO 22,21

Rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento

Corrispettivo ministeriale: euro 16,79
Diritto fisso comunale: euro 10,32
Diritto di segreteria comunale: euro 0,26
TOTALE: EURO 27,37

Il versamento del corrispettivo va effettuato tramite bollettino postale sul ccp:

NUMERO C/C: 1041725605
intestatario: COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO -
SERVIZIO TESORERIA
causale: PROVENTI CIE
 

oppure, online, tramite carta elettronica di pagamento attraverso il Nodo dei pagamenti

La ricevuta, in entrambi i casi, va presentata allo sportello anagrafico.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non definiti
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Elena d'Aosta - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
PEC protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it
Centralino +390818285111
P. IVA 01549271219
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: