
Altre strutture che si occupano del procedimento
Riferimenti normativi
Articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
La grande novità della Tasi era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabiliva che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però doveva versare solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.
Tale novità ha subito delle modifiche dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). E' stata infatti eliminata la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui l'immobile in locazione sia da loro utilizzato come abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (cat. A1,A8,A9).
Chi paga la Tasi?
La Tasi è pagata da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (a partire dall'anno d'imposta 2016), come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono soggette al pagamento della Tasi le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Nel caso in cui l'immobile è detenuto da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. I proprietari delle abitazioni locate continueranno a pagare, anche per l'anno d'imposta 2016, una quota tra il 70 e il 90%.
Esentati dalla Tasi
Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012.
Esclusione dalla TASI
Sono esclusi dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli, Terreni Agricoli con requisito di previdenza agricola e sui Terreni Incolti).
Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo
Dal 2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
Base Imponibile TASI
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Quali sono i servizi indivisibili?
La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade e tanti altri ancora.
Aliquota TASI
I Comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della TASI che può variare, sulle prime case cat. A1,A8,A9, dall' 1 per mille fino al 2,5 per mille (eventualmente si può arrivare fino al 3,3 per mille se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni). Il limite massimo Imu-Tasi è pari al 6 per mille. E' possibile arrivare fino al 6,8 per mille nei Comuni che abbiano previsto per il 2015, e che confermino nel 2016 (cfr. successivo comma 28) l’utilizzo della maggiorazione dello 0,8 per mille per gli immobili interessati.
Per gli altri immobili, invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI e IMU, che insieme potranno raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille (eventualmente si può deliberare fino all'11,4 per mille se se si considera il possibile addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 per introdurre delle detrazioni).
Con il decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito nella LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 riguardante: ”Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2014) sono state introdotte delle variazioni alle aliquote prevista dalla Legge di Stabilità 2014. Si è infatti consentita la possibilità per le amministrazioni comunali di poter delibere un incremento dello 0,8 per mille complessivo dei limiti di aliquota se la maggiore imposta è destinata a finanziare detrazioni d’imposta o altre misure a favore dell’abitazione principale ed unità equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
Immobili Merce: la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) è dovuta con aliquota all'1 per mille, con possibilità per il Comune di portarla al 2,5 per mille o di azzerarla.
Fabbricati rurali strumentali: l'aliquota massima della Tasi non può eccedere l'1 per mille.
Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il dovuto Tasi, determinato applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotto al 75%.
Comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.
Aliquote Tasi 2015: l'aumento è stato congelato dalla Legge di Stabilità 2015. Anche per l'anno in questione, rispetto a quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014 per cui i Comuni potevano aumentare l'aliquota del tributo fino al 6 per mille, l'aliquota massima sarà al 2,5 per mille (3,3 per mille nei Comuni che hanno stabilito delle detrazioni fiscali).
Errori nel versamento da parte dei contribuenti
Secondo l'articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.
Tempi e modalità pagamento TASI
Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e' effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Per il primo anno di applicazione della TASI (il 2014): Nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio 2014 l'acconto si paga entro il 16 giugno.
Proroga pagamento TASI a settembre per i Comuni in ritardo con la delibera, Comunicato del MEF: ”Dopo aver incontrato l'Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall'altro all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre”
Proroga ad ottobre 2014: Il cosiddetto decreto-ponte ha ufficialmente prorogato il pagamento della prima rata Tasi al 16 ottobre in quei Comuni dove non sono state deliberate le aliquote entro il 23 maggio: questa data però riguarda solo i Comuni che delibereranno entro il 10 settembre. Per chi ritarderà ulteriormente, invece, si profila il versamento al 16 dicembre con aliquota base all'1 per mille.
Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste quali Mav, Rav, ecc.
Codici tributo TASI
I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:
“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
“3960” – Tasi, aree fabbricabili
“3961” – Tasi, altri fabbricati
“3962” – Tasi, interessi
“3963” – Tasi, sanzioni
Per poter consultare i nuovi codice tributo per il versamento della TASI con il modello F24EP, o per poter consultare le risoluzioni emanate dall'Agenzia delle entrate, vai sul loro sito istituzionale o sul sito WEB http://www.riscotel.it
Articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.