
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Procedimento per la pratica funeraria della cremazione.
Uffici responsabili
Ufficio Stato CivileDescrizione
La pratica funeraria della cremazione consiste nella riduzione del cadavere in polveri e ceneri. Come la sepoltura nelle forme della inumazione e della tumulazione, la cremazione è una scelta prevista dalla legge per il trattamento finale del corpo dei defunti. Essa può avvenire solo nel rispetto della volontà del defunto e in forni crematori autorizzati secondo legge.
Riferimenti normativi:
-Art. 79 Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90;
-Punto 14 Circolare Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
-Legge 30/03/2001 n. 130;
-Art. 343 T.U. Leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265;
-Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006
LA CREMAZIONE
1. La cremazione di ogni cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa, in vita, dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione all'associazione vale anche contro l'eventuale parere negativo espresso dai familiari nei confronti della cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui al punto 1b), è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione,fino al momento del decesso.
4. Contestualmente alla richiesta di cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all’Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l’Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
6. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
10. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:
a) Tumulata;
b) inumata se è costituita da materiale biodegradabile;
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art.80,comma 3 del DPR 285/90;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art.2 della della Legge Regionale del 09/10/2006.
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