Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

IMU - Imposta Municipale Unica

Responsabile di provvedimento: Ferraro Francesco
Responsabile sostitutivo: Prisco Olimpia

Descrizione

Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l'Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case.
Le aliquote Imu possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria.

Il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 ha previsto la sospensione del versamento della prima rata di giugno dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; quindi la sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Se vuoi consultare le istruzioni per la compilazione del modello IMU clicca qui.

Se vuoi consultare il Regolamento clicca qui

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
30 gg.

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 13 Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011, e successive modificazioni e integrazioni;
Artt. 9 e 14 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.
Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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