
Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Esenti dal pagamento di diritti e/o bolli.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione.
Si informa che in Italia il Servizio dello Stato Civile ha avuto inizio il 1° Gennaio 1866 e che, pertanto, le richieste per ottenere i certificati od altri documenti relativi alle nascite, ai matrimoni e ai decessi avvenuti prima di tale data debbono essere inoltrate alla Parrocchia competente per territorio.
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI RICHIEDIBILI
1. il certificato
I certificati di stato civile contengono le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti.
La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l'atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
2. l'estratto per riassunto
Gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassunto riportano le indicazioni contenute nell'atto stesso e le relative annotazioni.
La richiesta può essere presentata dalla persona cui si riferisce l'atto, nonché da chiunque ne abbia motivato interesse.
3. l'estratto per copia integrale
Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. L'estratto per copia integrale consiste in una copia conforme all'atto originale.
La richiesta deve essere presentata dalla persona cui si riferisce l'atto, da persona che comprovi l'interesse personale ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o da chiunque ne abbia interesse se trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
COME SI RICHIEDONO LE CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE
personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile..
per posta ordinaria, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta.
Per fax allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente.
Per posta elettronica, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente.
Negli ultimi tre casi sopra riportati, si raccomanda sempre:
di firmare le richieste;
di trasmettere copie dei documenti di identità leggibili;
di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.
VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI
Le certificazioni di stato civile hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio; se contengono dati non soggetti a variazioni hanno validità illimitata.
In ogni caso, sono ritenuti validi anche se scaduti nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (la firma non deve essere autenticata).
CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO
Se l'estratto di stato civile deve essere consegnato all'estero in uno Stato che ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, l'Ufficio di Stato Civile emetterà il documento su un modello convenzionale plurilingue, che esonera il richiedente da qualsiasi ulteriore formalità.
Negli altri casi, se si desidera che il documento mantenga validità legale a tutti gli effetti anche nello Stato estero, la firma del dipendente comunale potrebbe dover essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.
Disposizione di Servizio Rilascio Certificazioni del 13-07-2015
Esenti dal pagamento di diritti e/o bolli.