Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA.

Responsabile di procedimento: Tirelli Elisabetta
Responsabile sostitutivo: Aliberti Jessica

Descrizione

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis,
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016,
d.P.C.M. 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26
Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG,
Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI

Cittadini residenti, intestatari di utenze elettriche e gas naturale in particolari condizioni di disagio economico (con ISEE inferiore ad € 7.500,00 e con ISEE fino ad € 20.000,00 ) o di disagio fisico (nuclei nei quali sia presente un soggetto che utilizza apparecchi elettromedicali indispensabili per la sua sopravvivenza, indipendentemente dal reddito). 

Istruttoria pratica:

  • Istanza;
  • Copia di fatture relative alle utenze;
  • Dichiarazione ISE/ISEE completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti del nucleo familiare rilasciato dai CAF; Autocertificazione figli a carico; Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
  • Istanza disagio fisico:
  • IDEM come sopra;
  • Copia della certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva della certificazione ASL;

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
30 gg. - Inserimento sulla piattaforma informatica SGATE entro 30gg.

Costi per l'utenza

Nessun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Decreto interministeriale 28 dicembre 2007;

Decreto-legge n. 185/08 art. 3, comma 9, convertito con modificazione in Legge 2/2009.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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