
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessun costo è richiesto
n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 solo per i cittadini comunitari che richiedono il certificato di regolarità di soggiorno.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla regolare tenuta degli archivi anagrafici, invitando le persone a rendere le dichiarazioni attestanti le variazioni anagrafiche, ivi compresi i cambi di residenza e di indirizzo.
Il cambiamento di residenza ha come presupposto il trasferimento nel Comune della propria dimora abituale, intesa come centro dei propri affetti familiari, provenendo da un Comune diverso.
Il cambiamento di indirizzo è lo spostamento della dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Per famiglia, agli effetti anagrafici, s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, che occupano la stessa unità abitativa. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
La presenza/assenza di vincoli affettivi o di amicizia deve essere espressamente dichiarata all’atto della presentazione della pratica di variazione anagrafica.
Il Regolamento Anagrafico ha eliminato la figura del “capo famiglia” istituendo quella di “intestatario della scheda anagrafica (IS)”. Tale figura viene indicata all’atto della costituzione della famiglia; il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
Ciascun componente maggiorenne della famiglia è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche che possono riguardare anche le posizioni degli altri componenti della famiglia.
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche.
La nuova disciplina riguarda:
OCCUPAZIONE ABUSIVA
Chi occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi.
Gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (Art.5 D.L. 47 del 28 marzo 2014).
MODALITA’
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica ministeriale dichiarazione di residenza (modulo Dichiarazione di Residenza), debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:
L’invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Avvertenze sulla compilazione del modulo.
TEMPI
A seguito della dichiarazione ricevuta, l’ Ufficiale d’Anagrafe registrerà entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse. Nel conteggio di 2 giorni lavorativi è da escludere la giornata del sabato.
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
Le nuove disposizioni disciplinano anche la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, e che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi derivanti dagli accertamenti.
In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto, la normativa prevede la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI
L’Anagrafe invia giornalmente le comunicazioni che derivano dagli aggiornamenti anagrafici ai seguenti Enti Pubblici:
A seguito di detto invio la Motorizzazione spedirà, entro 180 giorni, a casa del cittadino, i tagliandi adesivi con gli indirizzi aggiornati da apporre sulle carte di circolazione. Qualora nel suddetto termine non siano pervenuti gli adesivi, il cittadino dovrà attivare il numero verde della Motorizzazione Civile 800 23 23 23 (operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30).
Sarà possibile:
richiedere un nuovo invio dei tagliandi;
segnalare errori presenti sui tagliandi per consentire l’eventuale rettifica dei dati in archivio e l’emissione di tagliandi corretti;
comunicare le targhe dei veicoli erroneamente non trasmesse ma già intestate all’interessato al momento della dichiarazione della variazione di residenza.
Inoltre accedendo al sito http://www.ilportaledellautomobilista.it sarà possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della patente o con quelli dei veicoli intestati.
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Nota. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, presso l'Ufficio Entrate, una denuncia di variazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, ma presentando apposito modulo da consegnare al predetto Ufficio.
Nessun costo è richiesto
n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 solo per i cittadini comunitari che richiedono il certificato di regolarità di soggiorno.