
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Rateizzazione sanzioni amministrative
Uffici responsabili
Servizio 7- Polizia MunicipaleDescrizione
L'interessato per averne titolo deve essere la persona fisica indicata nel verbale in quanto responsabile della violazione ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato ovvero poi notificato deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. La richiesta di rateizzazione, comunque, presentata da soggetto che non ne ha titolo è irricevibile e non produrrà alcun effetto previsto ex art. 202bis C.d.S. La richiesta di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione ISEE, per nuclei individuali il valore ISEE non deve superare € 10.628,16 mentre, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta deve essere inoltrata telematicamente al protocollo del Comune di San Giuseppe Vesuviano a mezzo pec indicata sul sito del Comune di San Giuseppe Vesuviano corredata da tutta la documentazione relativa alla sanzione e comprovante il possesso dei requisiti e il ricorrere dei preussposti sopraindicati ai fini della concessione del beneficio.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis del Codice della Strada.
La richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con atto scritto. In caso di rigetto della domanda di rateizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con cui si respinge la richiesta, mentre in assenza del provvedimento di accoglimento (silenzio/rigetto) il pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità:
Importo del verbale:
- Fino a € 2.000,00 -12 rate
- da € 2.001,00 a € 5.000,00 - 24 rate
- oltre € 5.001,00 - 60 rate
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Le somme rimanenti saranno riscosse coattivamente in un'unica soluzione secondo le procedure stabilite dall'alt. 206 del Codice della Strada.
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