Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

TARI - Tassa Rifiuti

Responsabile di provvedimento: Ferraro Francesco
Responsabile sostitutivo: Prisco Olimpia

Uffici responsabili

Servizio 3 - Entrate e Tributi

Descrizione

La TARI (tassa rifiuti) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES. La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.

Che cosa è

La tassa rifiuti solidi rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.
La base su cui calcolare la TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.
La norma individua, pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi. Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, sono accessorie, e pertanto escluse, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.).
Sono inoltre escluse le parti comuni del condominio, quali indicate all’art. 1117 del codice civile.
A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).
Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (20 gennaio). 

Chi deve pagare

Devono pagare, in quanto soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. E’ pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi all’immobile locato per una settimana di vacanza) la tassa è dovuta dal proprietario.
E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa, in forza del cosiddetto "vincolo di solidarietà".
Nel caso di multiproprietà (quando esistono più proprietari, che fruiscono a turno del medesimo immobile), la responsabilità del tributo è attribuita al soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso dell’importo versato in misura percentuale ad ogni effettivo detentore.

L'importo dovuto

L’importo è stabilito dal regolamento comunale. 
E’ pertanto prevista la determinazione, da parte dei comuni, di metodi di misurazione della quantità di rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i conseguenti sistemi di ripartizione del costo relativo.
Se il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello in base al quale “chi inquina paga”, il comune può tuttavia determinare la propria tariffa secondo i criteri già previsti per la TARSU, quindi commisurando la tassa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

La tassa è dovuta per l’anno solare.
Nel caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 183 giorni, è applicata una tariffa giornaliera, comunque determinata in base alla tariffa annuale e rapportata ai giorni di occupazione, con una maggiorazione che non potrà superare il 100%. E’ opportuno chiarire che per occupazione temporanea si deve far riferimento alla effettiva durata dell’occupazione nel corso dell’anno, pertanto, è comunque soggetta al tributo in misura integrale anche l’occupazione periodica o ricorrente, se complessivamente superiore a 183 giorni.

Esenzioni e riduzioni

Il presupposto della norma è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve tuttavia dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un’abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all’imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.
Sono pertanto esenti:

  • le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l'androne, o le scale di accesso);
  • i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
  • i locali dove, in specifiche circostanze temporali, non è possibile produrre rifiuti.

Sono inoltre previste riduzioni in misura variabile, a seconda delle modalità di erogazione del servizio.
In particolare, la TARI è ridotta alla misura massima del 20% nei seguenti casi:

  • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
  • erogazione del servizio in cui si evidenzino gravi violazioni della norma di riferimento;
  • interruzioni del servizio che possano arrecare danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

La tariffa può inoltre essere ridotta:

  • nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, per abitazioni tenute per uso stagionale);
  • nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
  • per la parte abitativa di case coloniche, occupate da agricoltori;
  • se l'occupante è residente all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi.

I comuni possono altresì deliberare riduzioni e esenzioni, entro il 7% dell’intero introito, in base a specifiche condizioni dell’occupante oppure tenendo conto della capacità contributiva della famiglia.

Come pagare

La tassa è riscossa direttamente dal Comune.
Per il pagamento è possibile utilizzare l’apposito bollettino postale o il modello F24, che il comune provvede ad inviare al contribuente, con l’indicazione degli importi dovuti, il codice tributo, l’anno di riferimento, e la scadenza di versamento.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Modulistica per il procedimento

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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