Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire. Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo rilasciato dall’Amministrazione Comunale, emesso in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il permesso di costruire è richiesto da coloro che hanno titolarità ad effettuare gli interventi non eseguibili con procedure semplificate e, pertanto, tutti quelli di cui all’art. 10 del DPR n.380/2001; esso è generalmente soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, salvo nei casi stabiliti per legge.
Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.
Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Il Permesso di Costruire si ottiene dietro presentazione di istanza, prodotta utilizzando l'apposito modulo da:
scaricare direttamente da questo sito;
ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
ritirare presso gli uffici del Servizio Urbanistica.
L'istanza va presentata, completa della relativa documentazione indicata sulla modulistica, presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Elena D'Aosta, 1 (I° piano).
Al momento della presentazione della domanda l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (2). L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dei sessanta giorni, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell’articolo 107, terzo comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto ed ove tale collegio sia costituito, e quello della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. Qualora queste non si esprimono entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 ed a redigere una relazione scritta al dirigente competente per mate- ria, indicando le risultanze dell’istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie, non- ché i motivi per i quali il termine di cui al comma 2) non è stato rispettato.
permesso di costruire. Il è rilasciato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia. (2)
permesso di costruire. Il rilascio del è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo, da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest’ultimo, dalla relazione del responsabile del procedi- mento, nella fattispecie prevista dal precedente comma 3 (3).
6. Nei Comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 permesso di costruire
7. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al ...................................., è altresì preceduto dal rilascio delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritte (4). Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2 del presente articolo.