Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

comunicazione dell'OIV n. 1 del 22 febbraio 2023

Data: 27-02-2023

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Copia_DocPrincipale_COMUNICAZIONE_OIV_DEL_22_FEBBRAIO_2023.pdf
(Pubblicato il 27/02/2023 - Aggiornato il 27/02/2023 - 7417 kb - pdf)
Contenuto creato il 27-02-2023 aggiornato al 27-02-2023
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