Controlli e rilievi sull'amministrazione
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
VERBALI REVISORI 2022 DA 1 A 6
Data: 01-01-2022
Allegati

(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 1809 kb - pdf)

(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 822 kb - pdf)

(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 569 kb - pdf)

(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 5853 kb - pdf)

(Pubblicato il 31/05/2022 - Aggiornato il 31/05/2022 - 2504 kb - pdf)
Contenuto creato il 31-05-2022 aggiornato al 16-11-2022