Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione all'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Scrutatore

Responsabile di procedimento: Infantocci Annamaria
Responsabile di provvedimento: Infantocci Annamaria
Responsabile sostitutivo: Miranda Raffaele

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

Aggiornamento annuale dell'Albo delle Persone Idonee alle Funzioni di Scrutatore di Seggio:

Le domande per essere inserite nell'Albo degli Scrutatori di seggio debbono essere presentate dal 1° al 30 novembre di ogni anno.
Successivamente la Commissione Elettorale Comunale, valutati i requisiti, procede all'iscrizione all'Albo.
La domanda non deve essere rinnovata ogni anno.

Requisiti:

  • Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  • Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
  • non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 MARZO 1957, n. 361 ed art. 23 del Testo Unico approvato
    con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. (* )


Documentazione:
Documento di riconoscimento

In base al D.P.R. del 30-03-1957, n. 361, art. 38 e D.P.R. del 16-05-1960 art. 23, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

  1. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  2. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  4. i segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



 

Chi contattare

Personale da contattare: Infantocci Annamaria

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg.

Costi per l'utenza

Alcun costo è richiesto.

Modalità:
Per l'iscrizione occorre compilare il modulo allegato e consegnarlo all'Ufficio Elettorale, personalmente o spedito tramite fax, allegando la copia di un documento di riconoscimento.

In alternativa è possibile effettuare l'iscrizione attraverso il servizio online

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

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