Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AUTORIZZAZIONE ALL' ACCESSO AGLI ATTI PER RILASCIO COPIA DEL RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE

Responsabile di procedimento: Ruocco Clorinda, Carbone Luigi
Responsabile di provvedimento: Palladino Fabrizio
Responsabile sostitutivo: Tortora Raffaele

Uffici responsabili

Servizio 6 - Polizia Municipale

Descrizione

Mediante presentazione di apposita istanza indirizzata al Comando di Polizia Municipale è possibile estrarre copia della documentazione afferente ai verbali di rapporti di rilievo di sinistro stradale in cui si è coivolti.

Le istanze di accesso al Rapporto dei rilievi dell’incidente, verranno evase mediante rilascio di semplice copia fotostatica o dematerializzata (file .PDF) degli atti dopo 7 giorni dalla ricezione da parte di questo Comando. In ossequio alle Direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISA, saranno osservate le seguenti modalità e tempistica: A. le informazioni inerenti le parti coinvolte, le coperture assicurative dei veicoli e i dati che ne consentono l’individuazione, nonché la sommaria descrizione dello stato dei luoghi e delle infrazioni al Codice della Strada accertate, saranno rilasciate non appena disponibili; B. la “copia integrale” del Rapporto dei rilievi dell’incidente stradale sarà rilasciata solo dopo 100 giorni dalla data dell’evento nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a persona anche solo di lievissima entità, con eccezione degli eventuali referti medici presenti nel fascicolo; C. nell’ipotesi di incidente con esito mortale o in pendenza di procedimento penale di competenza del Tribunale, gli atti del Rapporto dei rilievi dell’incidente possono essere rilasciati solo previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria

Saranno osservate le seguenti modalità e tempistica:

A. le informazioni acquisite inerenti le parti coinvolte, le coperture assicurative dei veicoli coinvolti e i dati che ne consentono l’individuazione, necessarie alle denuncia dei danni alle assicurazioni, saranno rilasciate non appena saranno disponibili, ovvero anche in sede di rilevamento del sinistro, senza alcun costo ed anche su richiesta verbale dell'interessato (rif. art. 11, comma 4 Codice della Strada);

B. Accesso al fascicolo del sinistro ed estrazione di copia: le informazioni inerenti le parti coinvolte, le coperture assicurative dei veicoli e i dati che ne consentono l’individuazione, nonché la sommaria descrizione dello stato dei luoghi e delle infrazioni al Codice della Strada accertate, contenute nel Rapporto dei rilievi del sinistro, saranno rilasciate dopo 7 giorni dalla data ricezione della richiesta di accesso ed entro il termine di 30 giorni dalla stessa data; Accesso al fascicolo del sinistro ed estrazione di “copia integrale” del Rapporto dei rilievi dell’incidente stradale, nel caso in cui il sinistro abbia comportato lesioni a persona anche solo di lievissima entità e con esclusione degli eventuali referti medici presenti nel fascicolo, sarà rilasciata solo dopo 90 giorni dalla data dell’evento;

C. Accesso al fascicolo del sinistro ed estrazione di copia nell’ipotesi di incidente con esito mortale o in pendenza di procedimento penale di competenza del Tribunale, gli atti del Rapporto dei rilievi dell’incidente possono essere rilasciati solo previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria

Chi contattare

Personale da contattare: Ruocco Clorinda, Carbone Luigi

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni per sinistri senza lesioni; 90 giorni per sinistri con lesioni

Costi per l'utenza

Rilascio rapporto competo di sinistro stradale: € 25,00

Anticipo spese postali per invio materiale: € 5,00

Rilascio di singole copie ovvero parti di rapporti: € 0,30 a pagina

Il pagamento dovrà avvenire mediante nodo dei Pagamenti per la Pubblica Amministrazione PagoPA nell'apposita sezione sul sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano, selezionando il relativo codice tassonomico ovvero il relativo servizio.

Riferimenti normativi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 24/10/2018

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
202222100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: in attivazione

Strumenti di tutela

Ricorso al T.A.R. - al Difensore Civico ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Allegati

File con estensione pdf dichiarazione assolvimento imposta bollo: modulo_dichiarazione_bollo.pdf
(Pubblicato il 18/08/2023 - Aggiornato il 18/08/2023 - 49 kb - pdf)
File con estensione doc modulo richiesta accesso: richiesta_atti_incidente.doc
(Pubblicato il 18/08/2023 - Aggiornato il 18/08/2023 - 15 kb - doc)
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Recapiti e contatti
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