DESCRIZIONE
La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato o di fiera temporaneamente non occupati dai titolari. L’assegnazione è valida per i soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita istanza.
Il Comune per il tramite del controllo e delle verifiche della Polizia Municipale terrà una registrazione dei partecipanti stilando una graduatoria dell’ordine di spunta giornaliero. Si terrà conto delle presenze mediante una registrazione degli operatori presenti al mercato indipendentemente se abbiano potuto o meno svolgere l’attività.
REQUISITI
Chi vuole partecipare alla spunta deve presentare apposita comunicazione al SUAP a mezzo Pec mediante apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune nell’Area Servizio Attività Produttive rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale. Il comunicante dovrà inoltre possedere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
La comunicazione per partecipare alla spunta deve essere rinnovata secondo i termini previsti dal Regolamento comunale stesso.
MODALITA' DI ESERCIZIO
L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere mostrata presso il mercato dove si vuole partecipare come spuntisti. Se l’interessato non possiede l’autorizzazione o si rifiuta di mostrarla sarà escluso dall’assegnazione.
ADEMPIMENTI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
Alla comunicazione occorre allegare la seguente documentazione:
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Copia autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche in corso di validità;
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Copia documento di riconoscimento valido;
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Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SE CITTADINO STRANIERO);
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Copia del certificato camerale se trattasi di Società.