Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI - ALTRE IMPRESE ARTIGIANE (ES. OPIFICI, TINTOLANDERIE/STIRERIE)

Responsabile di procedimento: Iervolino Mario
Responsabile sostitutivo: Miranda Raffaele

Descrizione

IMPRENDITORE ARTIGIANO

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.

IMPRESA ARTIGIANA

E' artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande, salvo il caso che siano strumentali o accessorie all'esercizio dell'impresa.

FORME GIURIDICHE PREVISTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice;
  • Società a responsabilità limitata con unico socio (iscrizione non obbligatoria);
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale (iscrizione non obbligatoria)
  • Società cooperativa a r.l.;
  • Consorzi.

 

LIMITI DIMENSIONALI

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera del personale dipendente con il rispetto dei seguenti limiti:

  • fino a 18 dipendenti per l'impresa che non lavora in serie compresi gli apprendesti in numero non superiore a 9;
  • fino a 9 dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
  • fino a 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
  • fino a 8 dipendenti per l'imprese di autotrasporto;
  • fino a 10 dipendenti per l'impresa di costruzioni edile

SOPPRESSIONE ALBO ARTIGIANI

In applicazione della Legge Regione Campania n.11/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 è soppresso l’Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese, a cui vengono attribuite le funzioni, già facenti capo al suddetto Albo, attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

L’annotazione avviene ai sensi dell’art.9 del D.L. 7/2007, tramite la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla ricezione della pratica, rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

Le Camere di Commercio trasmettono l’annotazione alle competenti sedi dell’INPS, secondo le modalità di cui all’art.9 del D.L. 7/2007.

Essendo l’adempimento effettuato attraverso il sistema della “Comunicazione Unica”, a fronte del procedimento previsto dall’art. 3 del DPCM 6 maggio 2009, sarà corrisposto il diritto di segreteria - e le eventuali sanzioni - previste per le pratiche del Registro delle Imprese.

A far data dal 01 febbraio 2016, la precedente Legge regionale 11/1987 è abrogata e la Commissione provinciale e regionale per l’Artigianato vengono soppresse.

 

REQUISITI

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei requisiti morali, professionali, dei presupposti e degli ulteriori requisiti specifici sotto elencati.

Requisiti morali:

  • assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;

  • assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011.

 

Requisiti professionali:

Possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa di settore specifica

Presupposti e ulteriori requisiti specifici:

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e dai regolamenti edilizio e di igiene, riepilogati di seguito.

È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

 

ADEMPIMENTI

Per apertura dell'attività:

  • SCIA Altra Impresa Artigiana - Inizio Attività
  • dichiarazione di accettazione di incarico della persona professionalmente qualificata;

Allegati:

  • copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • piantina planimetrica, scala 1:100, completa di stralcio della zona con individuazione dei locali interessati (con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda) firmata da tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strumentali e funzionali di tutti i locali;
  • in caso di società visura camerale dal registro delle imprese o autocertificazione della natura giuridica e assetti proprietari;
  • autocertificazione antimafia per il responsabile dell’impresa, di tutti i soci di società di persona

 

MODULISTICA E AVVIO PRATICA

Cessazione di una attività soggetta alla disciplina della SCIA Altra Impresa Artigiana

Apertura di attività soggetta alla disciplina della SCIA Altra Impresa Artigiana

Chi contattare

Personale da contattare: Iervolino Mario

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
60 gg.

Costi per l'utenza

Il pagamento delle somme dovute quali diritti di istruttoria può essere effettuato come da Regolamento Comunale SUAP presente sul sito internet del Comune e secondo le seguenti modalità:

Versamento di su ccp 1018216349 oppure bonifico del medesimo importo (sotto riportato) su IBAN IT-77-I-07601-03400-001018216349 intestato a "Comune di San Giuseppe Vesuviano - Servizio Tesoreria" con indicazione nella causale dell'ID pratica nonchè della descrizione della stessa degli importi indicati sotto

Attività di laboratorio artigiano, opifici, stirerie/tintolavanderie (avvio, Subingresso, variazione, trasferimento) € 100,00

RESTA SALVO quanto previsto relativamente al pagamento di IMPOSTE, SPESE E DIRITTI IN FAVORE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI (es. Imposta di Bollo, Diritti ASL, etc); La copia informatica del documento comprovante l’avvenuto versamento è trasmessa al momento della presentazione della s.c.i.a. o dell’istanza quale allegato della pratica telematica

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Piazza Elena d'Aosta - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
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Centralino +390818285111
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