DESCRIZIONE
Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari.
L’attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.
L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.
Codice Ateco 2007:47.8 Commercio ambulante
REQUISITI
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
Requisiti professionali:
L’attività di commercio in forma itinerante, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a:
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possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010
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Le società possono nominare un preposto alla vendita e somministrazione purche’ in possesso dei requisiti morali e professionali.
Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
Iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.
L'attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.
ADEMPIMENTI
Rilascio nuove autorizzazioni:
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di iniziare o modificare l’attività. L’autorizzazione viene rilasciata dal comune dove il richiedente intende iniziare la propria attività. La validità dell’autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare. In caso di cessazione, il titolare deve dare comunicazione all’ufficio restituendo l’originale dell’autorizzazione.
Dopo la presentazione della domanda, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 160/2010, puo’ chiedere entro il termine di trenta giorni integrazioni alla documentazione. Decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata. Nei successivi trenta giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo (quindi complessivamente 60 giorni), ovvero indice una conferenza di servizi. Solo dopo il ritiro dell’autorizzazione può essere iniziata l’attività.
Presentare domanda completa della documentazione richiesta.
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Domanda autorizzazione itineranti;
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Modello autocertificazione legale rappresentante o preposto (SE NECESSARIA);
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Copia documento di riconoscimento valido;
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Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SE CITTADINO STRANIERO);
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Copia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
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Copia del certificato camerale se trattasi di Società.
In caso di subingresso è necessaria l’autorizzazione che consente di iniziare l’attività. Presentare:
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Modello subingresso itineranti;
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Copia documento di riconoscimento valido;
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Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SE CITTADINO STRANIERO);
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Copia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
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Copia del certificato camerale se trattasi di Società.
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Copia atto notarile registrato (o certificato notarile) attestante la conpravendita/affittanza di ramo d’azienda;
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Copia dell’autorizzazione nella quale si subentra.
Ritiro dell’autorizzazione in caso di prodotti alimentari:
In presenza di vendita di prodotti alimentari, contestualmente al ritiro dell’autorizzazione, occorre presentare la Segnalazione per notificazione della registrazione di impresa alimentare. Occorre allegare:
Per cessazione attività presentare:
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Modello comunicazione cessazione;
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Copia documento di riconoscimento valido;
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Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SE CITTADINO STRANIERO);
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Copia dell’autorizzazione.
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o nel termine piu’ lungo richiesto in caso di conferenza di servizi, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
Impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego all’autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente,
MODULISTICA E AVVIO PRATICA
Rich.autoriz. com. itinerante
Richiesta di autorizzazione in attività di commercio in forma itinerante
Durata: 60gg
Subingresso com. itinerante
Subingresso in attività di commercio in forma itinerante
Durata: 60gg
Cessazione com. itinerante
Cessazione attività di commercio in forma itinerante
Durata: 60gg
Allegati:
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Copia informatica del documento comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria SUAP così come determinati dalla D.G.C. n.542 del 21/11/2014 (tariffario scaricabile nella sezione SUAP).n.b. Tale versamento non comprende quanto di competenza della altre P.A.(ASL, ATO,CCIAA)
Altri documenti eventualmente necessari:
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Procura Speciale alla trasmissione della pratica in modalità telematica completa di documenti d’identità (qualora il titolare non sia in possesso di Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale)
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Copia documento di riconoscimento del titolare e del procuratore
In caso di attività alimentari:
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Notifica all'Autorità Sanitaria (SCIA SANITARIA-Alimentare) e relativi allegati (compreso il bollettino di pagamento dei diritti istruttori all’ASL secondo il tariffario regionale) secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.853/2015;
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Dichiarazione del legale rappresentante o del preposto;
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Documentazione attestante il possesso del requisito professionale (qualora si tratti di attività in campo alimentare);
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Documento di riconoscimento del preposto/rappresentante in corso di validità