Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in grande (collegi, enti pubblici o privati, ospedali).
Non sono commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
Codice Ateco 2007:
46 Commercio all’Ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)
REQUISITI
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
Altri requisiti:
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disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro);
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destinazione urbanistica;
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requisiti tecnici;
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requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
ADEMPIMENTI
Per l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'attività occorre presentare mediante il portale “impresainungiorno”
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
MODULISTICA E AVVIO PRATICA
Apertura, subingresso, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività di commercio all'ingrosso.