DESCRIZIONE
Si definiscono forme speciali di vendita:
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la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via;
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la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, o per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (es. commercio online o elettronico). La vendita mediante apparecchi automatici deve essere effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati;
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la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori. La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta".
REQUISITI
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi:
Vendita prodotti alimentari: per svolgere l'attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e morali ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs.n.59/2010;
Vendita tramite televisione: l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per agenzia d’affari.
Incaricati alla vendita: il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Requisiti oggettivi:
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Prima della presentazione della SCIA occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.
ADEMPIMENTI
Per l'apertura, il subentro, Aggiunta Settore Merceologico, Variazioni, Cessazione dell’attività Commercio Apparecchi Automatici occorre presentare:
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SCIA Commercio Apparecchi Automatici;
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documentazione attestante la disponibilità dei locali (necessaria solo per l'attività di vendita in spacci interni e in caso di inizio di attività imprenditoriale commercio a mezzo apparecchi automatici o in presenza di deposito);
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planimetria dei locali (necessaria solo per l'attività di vendita in spacci interni e in caso di inizio di attività imprenditoriale di commercio a mezzo apparecchi automatici);
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documento identificativo del segnalatore e degli intestatari;
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permesso di soggiorno, nel caso in cui il segnalatore sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea;
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ricevute di versamento dei diritti di segreteria e sanitari
Per l'apertura, il subentro, Trasferimento Sede, Variazioni, Cessazione dell’attività Commercio Elettronico occorre presentare:
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SCIA Commercio Elettronico;
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documento identificativo del segnalatore e degli intestatari;
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permesso di soggiorno, nel caso in cui il segnalatore sia cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea;
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atto notarile o certificazione notarile attestante il titolo al subingresso o autocertificazione attestante la qualità di erede;
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ricevute di versamento dei diritti di segreteria e sanitari.
Distribuzione automatica:
Le installazioni e le cessazioni dei singoli apparecchi devono essere comunicate solamente all'ASL competente per territorio, in base al luogo d’installazione, per i distributori di prodotti alimentari. Nessun ulteriore adempimento è previsto per i distributori di prodotti non alimentari.
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
MODULISTICA E AVVIO PRATICA
Avvio attività di Commercio Apparecchi Automatici