Si intende per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni:
ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi che somministrano pasti preparati in un’apposita cucina. Hanno un menù con una vasta varietà di piatti e sono dotati di servizio al tavolo
pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, che preparano e somministrano la «pizza»
bar gastronomici e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo. L’esercente deve assemblare, riscaldare e farcire questi prodotti ed effettuare tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura
bar-caffè e simili: esercizi che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dolciumi e spuntini
bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè che somministrano prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari
wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi che somministrano specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina
disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono servizi di intrattenimento
discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di trattenimento
stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi che somministrano alimenti e bevande e svolgono prevalentemente attività di svago.
REQUISITI
Per svolgere l'attività in zone del territorio comunale non sottoposte a programmazione territoriale è necessario presentare SCIA per somministrazione di alimenti e bevande.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, i requisiti morali e quelli professionali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Per l'apertura, trasferimento di sede, ampliamento dell'attività occorre presentare:
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il modello di Scia relativo ai 'Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)';
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diritti istruttori/segreteria SUAP e sanitari
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gli allegati previsti nel 'quadro riepilogativo della documentazione allegata'
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
MODULISTICA E AVVIO PRATICA
Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)