Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tessera Elettorale

Responsabile di procedimento: Infantocci Annamaria
Responsabile di provvedimento: Infantocci Annamaria
Responsabile sostitutivo: Miranda Raffaele

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

Cos'è e a cosa serve
La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
· i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza,nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
· le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali);
· la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
· le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.


Da chi viene emessa
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.


Validità
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.


Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura del Comune in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità.
(E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati);
Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.
I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la TE.
Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.


Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione .
L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi.
La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.


Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre aggiornare la TE.
Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.


Rettifica delle generalità
Le rettifiche dei dati personali causati da errori materiali oppure giuridici sono necessarie per correggere le difformità che risultano negli Atti di Stato Civile in relazione a: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; oppure in quelli di Anagrafe (Registro della Popolazione residente) inerenti: residenza, professione, titolo di studio, o in altri documenti amministrativi in merito all'esatta indicazione delle generalità; vengono effettuate al ricevimento della documentazione dalle Istituzioni o dalle Amministrazioni pubbliche che hanno registrato l'evento oppure nel momento in cui si verifica la necessità di apportare la variazione.

La rettifica delle generalità sulle liste elettorali invece, viene effettuata in sede di revisione ordinaria o straordinaria, mediante una cancellazione (relativamente alle generalità errate) e contemporanea iscrizione (con le generalità corrette/modificate).
In base alle risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di rettifiche, e quindi alla reiscrizione, dovute a: variazioni di sesso, cognome e/o (primo) nome, luogo/data di nascita, viene rilasciata una nuova tessera elettorale che verrà consegnata, dal messo della Polizia Municipale, al domicilio dell'elettore e contestualmente ritirata la tessera elettorale di precedente emissione.


Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.
Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo della Polizia Municipale incaricato della consegna.


Cambio di indirizzo
La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE.
Con la prima emissione utile, l'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere tramite il Comando Polizia Municipale, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio; analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.


Deterioramento - Smarrimento - Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso il Servizio Elettorale Piazza delle Nazioni 4 previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
La richiesta/il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, maggiorenne, purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.


Perdita del diritto di voto
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.
il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.


Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.


Duplicato di tessera elettorale
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale; la richiesta/il ritiro potrà avvenire anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato (in caso di appartenente alla famiglia è sufficiente fotocopia del documento di riconoscimento), nonché di un documento in corso di validità che comprovi l'identità personale del richiedente.
Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.


Autocertificazione
la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.


Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.


Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.


Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.


Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.


I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
 

Chi contattare

Personale da contattare: Infantocci Annamaria, De Rosa Salvatore
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.

Riferimenti normativi

T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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