Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Ricorsi contro violazioni al codice della strada

Responsabile di provvedimento: Palladino Fabrizio

Uffici responsabili

Servizio 6 - Polizia Municipale

Descrizione

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA:
il documento che viene lasciato dalla Polizia Municipale sul parabrezza del veicolo (preavviso) non è il verbale vero e proprio ma, appunto, un preavviso di accertata violazione, che è possibile pagare direttamente entro 5 giorni dalla data riportata sullo stesso. Qualora il preavviso non venga pagato nei termini, il Comando di Polizia Municipale spedisce a mezzo posta alla residenza dell'intestatario del veicolo il vero e proprio verbale. In questo caso la cifra che originariamente era indicata nel preavviso viene maggiorata delle spese di procedura e di notifica.
RICORSO
Solamente contro il verbale, e non quindi contro il semplice preavviso, è possibile proporre ricorso. ATTENZIONE! Il ricorso può essere proposto solo qualora il verbale non sia stato pagato.
RICORSI CONTRO LE CARTELLE ESATTORIALI:
Quando il verbale non è stato pagato nei termini e non è stato nemmeno proposto ricorso, viene
avviata la procedura di riscossione forzata per una somma pari alla metà del massimo edittale (circa
il doppio di quella originaria) più le maggiorazioni di legge. Contro l'ingiunzione di pagamento, che determina l'avvio del procedimento di riscossione, è ammesso unicamente il ricorso al Giudice
di Pace, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
 

Come si richiede:

II ricorso contro il verbale di violazione al Codice della Strada, può essere presentato a:

  • Prefetto di Napoli, entro 60 giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale (dal giorno in cui il verbale è stato consegnato direttamente nelle mani del trasgressore oppure, se viene notificato a mezzo posta, dal giorno in cui lo si è ricevuto dal portalettere o lo si è ritirato dall'ufficio postale). Il ricorso può essere trasmesso anche tramite raccomandata postale. Qualora il Prefetto decida di confermare il verbale ingiunge al trasgressore tramite propria ordinanza di pagare una somma pari al doppio di quella originaria richiesta. Se invece accoglie il ricorso il trasgressore non deve pagare nulla;
  • Giudice di Pace, presso la cancelleria dello stesso, entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale, oppure può essere anche spedito tramite raccomandata. La cancelleria del Giudice di Pace provvede a notificare all'interessato la convocazione delle parti all'udienza civile in cui verrà esaminato il ricorso. Qualora il Giudice di Pace decida, in udienza, di confermare il verbale, ingiunge con propria sentenza al trasgressore di pagare una somma il cui ammontare può essere deciso dal medesimo Giudice in autonomia. Se accoglie il ricorso il trasgressore non deve pagare nulla. In entrambi i casi non è necessario avvalersi di un avvocato.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Riferimenti normativi

Codice della strada, D.L.vo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,

Legge di modifiche al sistema penale, n. 689 del 1981 e successive modificazioni.

Monitoraggio tempi procedimentali

AnnoNumero procedimenti conclusiGiorni medi conclusionePercentuale procedimenti conclusi
2022100%

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: da definire
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